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Statuto |
Articolo 1 - Denominazione e sede
E' costituita in CERCOLA (NA), in via Tenente
Barone nr. 4, una associazione sportiva,
ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice
Civile denominata “Associazione Sportiva
Dilettantistica AMATORI VESUVIO”.
Articolo 2 - Scopo
1. L'associazione è apolitica e non ha scopo di
lucro. Durante la vita dell’associazione non
potranno essere distribuiti, anche in modo
indiretto o differito, avanzi di gestione nonché
fondi, riserve o capitale
2. Essa, conseguito il riconoscimento ai fini
sportivi, ha per finalità lo sviluppo e la
diffusione di attività sportive connesse alla
disciplina dell’ atletica leggera, intesa come
mezzo di formazione psico-fisica e morale dei
soci, mediante la gestione di ogni forma di
attività agonistica, ricreativa o di ogni altro
tipo di attività motoria e non, idonea a
promuovere la conoscenza e la pratica della
citata disciplina. Per il miglior raggiungimento
degli scopi sociali, l’associazione potrà, tra
l'altro, svolgere l'attività di gestione,
conduzione, manutenzione ordinaria di impianti
ed attrezzature sportive abilitate alla pratica
della suddetta disciplina sportiva. Il sodalizio
è altresì tenuto allo svolgimento di attività
didattica per l’avvio, l’aggiornamento e il
perfezionamento nello svolgimento della pratica
sportiva della disciplina sopra indicata. Nella
propria sede, sussistendone i presupposti,
l’associazione potrà svolgere attività
ricreativa in favore dei propri soci, ivi
compresa, se del caso, la gestione di un posto
di ristoro.
3. L'associazione è altresì caratterizzata dalla
democraticità della struttura, dall’uguaglianza
dei diritti di tutti gli associati,
dall'elettività delle cariche associative; si
deve avvalere prevalentemente di prestazioni
volontarie, personali e gratuite dei propri
aderenti e non può assumere lavoratori
dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro
autonomo se non per assicurare il regolare
funzionamento delle strutture o qualificare e
specializzare le sue attività.
4. L'associazione accetta incondizionatamente di
conformarsi alle norme e alle direttive del
CONI, nonché agli statuti e ai regolamenti della
FEDERAZIONE ITALIANA ATLETICA LEGGERA e di ogni
altra Federazione o Ente di Promozione cui
intenderà affiliarsi; s’impegna ad accettare
eventuali provvedimenti disciplinari, che gli
organi competenti della Federazione dovessero
adottare a suo carico, nonché le decisioni che
le autorità dei predetti enti dovessero prendere
in tutte le vertenze di carattere tecnico e
disciplinare attinenti all'attività sportiva.
5. Costituiscono quindi parte integrante del
presente statuto le norme degli statuti e dei
regolamenti dell’ente di promozione sportiva e/o
federali nella parte relativa all'organizzazione
o alla gestione delle società affiliate.
6. L'associazione s’impegna a garantire il
diritto di voto dei propri atleti tesserati e
tecnici nell’ambito delle assemblee di settore
federali.
Articolo 3 - Durata
La durata dell'associazione è illimitata e la
stessa potrà essere sciolta solo con delibera
dell'assemblea straordinaria degli associati.
Articolo 4 - Domanda di ammissione
1. Possono far parte dell'associazione, in
qualità di soci solo le persone fisiche che
partecipano alle attività sociali sia ricreative
che sportive svolte dall’associazione e che ne
facciano richiesta e che siano dotati di una
irreprensibile condotta morale, civile e
sportiva. Ai fini sportivi per irreprensibile
condotta deve intendersi a titolo
esemplificativo e non limitativo una condotta
conforme ai principi della lealtà, della probità
e della rettitudine sportiva in ogni rapporto
collegato all’attività sportiva, con l’obbligo
di astenersi da ogni forma d’illecito sportivo e
da qualsivoglia indebita esternazione pubblica
lesiva della dignità, del decoro e del prestigio
dell’associazione, della Federazione Italiana
Atletica Leggera e dei suoi organi. Viene
espressamente escluso ogni limite sia temporale
che operativo al rapporto associativo medesimo e
ai diritti che ne derivano.
2. Tutti coloro i quali intendono far parte
dell'associazione dovranno redigere una domanda
su apposito modulo.
3. La validità della qualità di socio
efficacemente conseguita all'atto di
presentazione della domanda di ammissione potrà
essere sospesa da parte del consiglio direttivo
il cui giudizio deve sempre essere motivato e
contro la cui decisione è ammesso appello
all’assemblea generale.
4. In caso di domanda di ammissione a socio
presentate da minorenni le stesse dovranno
essere controfirmate dall'esercente la potestà
parentale. Il genitore che sottoscrive la
domanda rappresenta il minore a tutti gli
effetti nei confronti dell’associazione e
risponde verso la stessa per tutte le
obbligazioni dell’associato minorenne.
5. La quota associativa non può essere
trasferita a terzi o rivalutata.
Articolo 5 - Diritti dei soci
1. Tutti i soci maggiorenni godono, al momento
dell'ammissione, del diritto di partecipazione
nelle assemblee sociali nonché dell'elettorato
attivo e passivo. Tale diritto verrà
automaticamente acquisito dal socio minorenne
alla prima assemblea utile svoltasi dopo il
raggiungimento della maggiore età.
2. Al socio maggiorenne è altresì riconosciuto
il diritto a ricoprire cariche sociali
all’interno dell’associazione nel rispetto
tassativo dei requisiti di cui al comma 2 del
successivo art. 13.
3. La qualifica di socio dà diritto a
frequentare le iniziative indette dal consiglio
direttivo e la sede sociale, secondo le modalità
stabilite nell'apposito regolamento.
Articolo 6 - Decadenza dei soci
1. I soci cessano di appartenere
all'associazione nei seguenti casi:
A. dimissione volontaria;
B. morosità protrattasi per oltre due mesi dalla
scadenza del versamento richiesto della quota
associativa;
C. radiazione deliberata dalla maggioranza
assoluta dei componenti il consiglio direttivo,
pronunciata contro il socio che commette azioni
ritenute disonorevoli entro e fuori
dell'associazione, o che, con la sua condotta,
costituisce ostacolo al buon andamento del
sodalizio.
D. scioglimento dell’associazione ai sensi
dell’art. 25 del presente statuto.
2. Il provvedimento di radiazione di cui alla
precedente lettera c), assunto dal consiglio
direttivo deve essere ratificato dall'assemblea
ordinaria. Nel corso di tale assemblea, alla
quale deve essere convocato il socio
interessato, si procederà in contraddittorio con
l’interessato a una disamina degli addebiti. Il
provvedimento di radiazione rimane sospeso fino
alla data di svolgimento dell’assemblea.
3. L'associato radiato non può essere più
ammesso.
Articolo 7 - Organi
Gli organi sociali sono:
a) l'assemblea generale dei soci;
b) il presidente;
c) il consiglio direttivo.
Articolo 8 - Funzionamento dell’assemblea
1. L'assemblea generale dei soci è il massimo
organo deliberativo dell'associazione ed è
convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.
Quando è regolarmente convocata e costituita
rappresenta l’universalità degli associati e le
deliberazioni da essa legittimamente adottate
obbligano tutti gli associati, anche se non
intervenuti o dissenzienti.
2. La convocazione dell’assemblea straordinaria
potrà essere richiesta al consiglio direttivo da
almeno la metà più uno degli associati in regola
con il pagamento delle quote associative
all’atto della richiesta che ne propongono
l’ordine del giorno. In tal caso la convocazione
è atto dovuto da parte del consiglio direttivo.
La convocazione dell’assemblea straordinaria
potrà essere richiesta anche dalla metà più uno
dei componenti il consiglio direttivo.
3. L’assemblea dovrà essere convocata presso la
sede dell’associazione o, comunque, in luogo
idoneo a garantire la massima partecipazione
degli associati.
4. Le assemblee sono presiedute dal presidente
del consiglio direttivo, in caso di sua assenza
o impedimento, da una delle persone
legittimamente intervenute all’assemblea ed
eletta dalla maggioranza dei presenti.
5. L’assemblea nomina un segretario e, se
necessario, due scrutatori. Nella assemblea con
funzione elettiva in ordine alla designazione
delle cariche sociali, è fatto divieto di
nominare tra i soggetti con funzioni di
scrutatori, i candidati alle medesime cariche.
6. L’assistenza del segretario non è necessaria
quando il verbale dell’assemblea sia redatto da
un notaio.
7. Il presidente dirige e regola le discussioni
e stabilisce le modalità e l’ordine delle
votazioni.
8. Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito
verbale firmato dal presidente della stessa, dal
segretario e, se nominati, dai due scrutatori.
Copia dello stesso deve essere messo a
disposizione di tutti gli associati con le
formalità ritenute più idonee dal consiglio
direttivo a garantirne la massima diffusione.
Articolo 9 - Diritti di partecipazione
1. Potranno prendere parte alle assemblee
ordinarie e straordinarie dell'associazione i
soli soci in regola con il versamento della
quota annua e non soggetti a provvedimenti
disciplinari in corso di esecuzione. Avranno
diritto di voto solo gli associati maggiorenni.
Il Consiglio direttivo delibererà l’elenco degli
associati aventi diritto di voto. Contro tale
decisione è ammesso appello all’assemblea da
presentarsi prima dello svolgimento della stessa
2. Ogni socio può rappresentare in assemblea,
per mezzo di delega scritta, non più di un
associato.
Articolo 10 - Assemblea ordinaria
1. La convocazione dell'assemblea ordinaria
avverrà minimo otto giorni prima mediante
affissione di avviso nella sede
dell'associazione e contestuale comunicazione
agli associati a mezzo posta ordinaria, a mano,
elettronica, fax o telegramma. Nella
convocazione dell’assemblea devono essere
indicati il giorno, il luogo e l’ora
dell’adunanza e l’elenco delle materie da
trattare.
2. L'assemblea deve essere indetta a cura del
consiglio direttivo e convocata dal presidente,
almeno una volta all'anno, entro quattro mesi
dalla chiusura dell’esercizio sociale per
l'approvazione del bilancio consuntivo e per
l'esame del bilancio preventivo.
3. Spetta all'assemblea deliberare sugli
indirizzi e sulle direttive generali
dell’associazione nonché in merito
all’approvazione dei regolamenti sociali, per la
nomina degli organi direttivi dell'associazione
e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed
ai rapporti dell’associazione che non rientrino
nella competenza dell’assemblea straordinaria e
che siano legittimamente sottoposti al suo esame
ai sensi del precedente art. 8, comma 2.
Articolo 11 - Validità assembleare
1. L'assemblea ordinaria è validamente
costituita in prima convocazione con la presenza
della maggioranza assoluta degli associati
aventi diritto di voto e delibera validamente
con voto favorevole della maggioranza dei
presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto.
2. L'assemblea straordinaria in prima
convocazione è validamente costituita quando
sono presenti due terzi degli associati aventi
diritto di voto e delibera con il voto
favorevole della maggioranza dei presenti.
3. Trascorsa un’ora dalla prima convocazione
tanto l'assemblea ordinaria che l'assemblea
straordinaria saranno validamente costituite
qualunque sia il numero degli associati
intervenuti e delibera con il voto dei presenti.
Ai sensi dell’articolo 21 del Codice Civile per
deliberare lo scioglimento dell’associazione e
la devoluzione del patrimonio occorre il voto
favorevole di almeno i 3/4 degli associati.
Articolo
12 - Assemblea straordinaria
1. L’assemblea straordinaria deve essere
convocata dal consiglio direttivo almeno 15
giorni prima dell’adunanza mediante affissione
d’avviso nella sede dell'associazione e
contestuale comunicazione agli associati a mezzo
posta ordinaria, a mano, elettronica, fax o
telegramma. Nella convocazione dell’assemblea
devono essere indicati il giorno, il luogo e
l’ora dell’adunanza e l’elenco delle materie da
trattare.
2. L’assemblea straordinaria delibera sulle
seguenti materie: approvazione e modificazione
dello statuto sociale; atti e contratti relativi
a diritti reali immobiliari, designazione e
sostituzione degli organi sociali elettivi
qualora la decadenza di questi ultimi sia tale
da compromettere il funzionamento e la gestione
dell’associazione, scioglimento
dell’associazione e modalità di liquidazione.
Articolo 13 - Consiglio direttivo
1. Il consiglio direttivo è composto da un
numero variabile da tre a sette componenti,
determinato, di volta in volta, dall’assemblea
dei soci ed eletti, compreso il presidente,
dall'assemblea stessa. Il consiglio direttivo
nel proprio ambito nomina il vicepresidente ed
il segretario con funzioni di tesoriere. Il
consiglio direttivo rimane in carica quattro
anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le
deliberazioni verranno adottate a maggioranza.
In caso di parità prevarrà il voto del
presidente.
2. Possono ricoprire cariche sociali i soli
soci, regolarmente tesserati alla Federazione di
appartenenza, in regola con il pagamento delle
quote associative che siano maggiorenni, non si
trovino in uno dei casi di incompatibilità
previsti dalla legge o dalle norme e dai
regolamenti del Coni e della Federazione di
appartenenza e non siano stati assoggettati da
parte del Coni o di una qualsiasi delle altre
Federazioni sportive nazionali ad esso aderenti
a squalifiche o sospensioni per periodi
complessivamente intesi superiori ad un anno.
3. Il consiglio direttivo è validamente
costituito con la presenza della maggioranza dei
consiglieri in carica e delibera validamente con
il voto favorevole della maggioranza dei
presenti.
4. In caso di parità il voto del presidente è
determinante
5. Le deliberazioni del consiglio, per la loro
validità, devono risultare da un verbale
sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e
dal segretario. Lo stesso deve essere messo a
disposizione di tutti gli associati con le
formalità ritenute più idonee dal consiglio
direttivo atte a garantirne la massima
diffusione.
Articolo 14 - Dimissioni
1. Nel caso che per qualsiasi ragione, durante
il corso dell'esercizio venissero a mancare uno
o più consiglieri che non superino la metà del
consiglio, i rimanenti provvederanno alla
integrazione del consiglio con il subentro del
primo candidato in ordine di votazioni, alla
carica di consigliere non eletto, a condizione
che abbia riportato almeno la metà delle
votazioni conseguite dall’ultimo consigliere
effettivamente eletto. Ove non vi siano
candidati che abbiano tali caratteristiche, il
consiglio proseguirà carente dei suoi componenti
fino alla prima assemblea utile dove si
procederà alle votazioni per surrogare i
mancanti che resteranno in carica fino alla
scadenza dei consiglieri sostituiti.
2. Nel caso di dimissioni o impedimento del
presidente del consiglio direttivo a svolgere i
suoi compiti, le relative funzioni saranno
svolte dal vice-presidente fino alla nomina del
nuovo presidente che dovrà aver luogo alla prima
assemblea utile successiva.
3. Il consiglio direttivo dovrà considerarsi
decaduto e non più in carica qualora per
dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a
perdere la maggioranza dei suoi componenti,
compreso il presidente. Al verificarsi di tale
evento dovrà essere convocata immediatamente e
senza ritardo l’assemblea ordinaria per la
nomina del nuovo consiglio direttivo. Fino alla
sua nuova costituzione e limitatamente agli
affari urgenti e alla gestione
dell’amministrazione ordinaria
dell’associazione, le funzioni saranno svolte
dal consiglio direttivo decaduto.
Articolo 15 - Convocazione direttivo
Il consiglio direttivo si riunisce ogni
qualvolta il presidente lo ritenga necessario,
oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la
metà dei consiglieri, senza formalità.
Articolo 16 - Compiti del consiglio direttivo
Sono compiti del consiglio direttivo:
a) deliberare sulle domande di ammissione dei
soci;
b) redigere il bilancio preventivo e quello
consuntivo da sottoporre all'assemblea;
c) fissare le date delle assemblee ordinarie dei
soci da indire almeno una volta all'anno e
convocare l'assemblea straordinaria nel rispetto
dei quorum di cui all’art. 8, comma 2;
d) redigere gli eventuali regolamenti interni
relativi all'attività sociale da sottoporre
all'approvazione dell'assemblea degli associati;
e) adottare i provvedimenti di radiazione verso
i soci qualora si dovessero rendere necessari;
f) attuare le finalità previste dallo statuto e
l’attuazione delle decisioni dell’assemblea dei
soci.
Articolo 17 - Il presidente
Il presidente dirige l’associazione e ne
controlla il funzionamento nel rispetto
dell’autonomia degli altri organi sociali, ne è
il legale rappresentante in ogni evenienza.
Articolo 18 - Il vicepresidente
Il vicepresidente sostituisce il presidente in
caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed
in quelle mansioni nelle quali venga
espressamente delegato.
Articolo 19 - Il segretario
Il segretario dà esecuzioni alle deliberazioni
del presidente e del consiglio direttivo, redige
i verbali delle riunioni, attende alla
corrispondenza e come tesoriere cura
l'amministrazione dell'associazione e si
incarica della tenuta dei libri contabili nonché
delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi
previo mandato del consiglio direttivo.
Articolo - 20 Il rendiconto
1. Il consiglio direttivo redige il bilancio
dell’associazione, sia preventivo che consuntivo
da sottoporre all’approvazione assembleare. Il
bilancio consuntivo deve informare circa la
complessiva situazione economico-finanziaria
dell’associazione.
2. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza
e deve rappresentare in modo veritiero e
corretto la situazione patrimoniale ed
economico-finanziaria della associazione, nel
rispetto del principio della trasparenza nei
confronti degli associati.
3. Insieme alla convocazione dell’assemblea
ordinaria che riporta all’ordine del giorno
l’approvazione del bilancio, deve essere messo a
disposizione di tutti gli associati, copia del
bilancio stesso.
Articolo 21 - Anno sociale
L'anno sociale e l'esercizio finanziario
iniziano il 1° gennaio e terminano il 31
dicembre di ciascun anno.
Articolo 22 - Patrimonio
I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote
associative determinate annualmente dal
consiglio direttivo, dai contributi di enti ed
associazioni, da lasciti e donazioni, dai
proventi derivanti dalle attività organizzate
dall’associazione.
Articolo 23 - Sezioni
L’assemblea, nella sessione ordinaria, potrà
costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà
più opportuni al fine di meglio raggiungere gli
scopi sociali.
Articolo 24 - Clausola compromissoria
Tutte le controversie insorgenti tra
l'associazione ed i soci e tra i soci medesimi
saranno devolute all'esclusiva competenza della
Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo
Sport presso il Coni.
Articolo 25 - Scioglimento
1. Lo scioglimento dell'associazione è
deliberato dall'assemblea generale dei soci,
convocata in seduta straordinaria e validamente
costituita con la presenza di almeno 3/4 degli
associati aventi diritto di voto, con
l'approvazione, sia in prima che in seconda
convocazione, di almeno 3/4 dei soci.
2. L'assemblea, all'atto di scioglimento
dell'associazione, delibererà in merito alla
destinazione dell'eventuale residuo attivo del
patrimonio dell'associazione.
3. La destinazione del patrimonio residuo
avverrà a favore di altra associazione che
persegua finalità sportive, fatta salva diversa
destinazione imposta dalla legge.
Articolo 26 - Norma di rinvio
Per quanto non espressamente previsto dal
presente statuto si applicano le disposizioni
dello statuto e dei regolamenti della
Federazione Italiana Atletica Leggera a cui
l’associazione è affiliata e in subordine le
norme del Codice Civile.
Cercola, 21 novembre 2005 |
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